Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32372 - pubb. 13/12/2024
Il creditore che proponga istanza ex art. 588 c.p.c. non è tenuto al deposito delle somme occorrenti per la soddisfazione dei creditori poziori
Cassazione civile, sez. III, 02 Agosto 2024, n. 21860. Pres. De Stefano. Est. Saija.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - Istanza ex art. 588 c.p.c. - Deposito delle somme occorrenti per la soddisfazione dei creditori poziori - Necessità - Esclusione - Ragioni
Il creditore che proponga istanza ex art. 588 c.p.c. non è tenuto a depositare contestualmente le somme necessarie a soddisfare i creditori poziori, non essendovi alcuna previsione normativa che tanto preveda a pena di inammissibilità, né potendosi porre l'istante in una condizione deteriore rispetto ai terzi offerenti (tenuti al versamento della sola cauzione), tenuto conto che l'effettivo perfezionamento dell'assegnazione è subordinato alla verifica, in sede di gara, delle offerte d'acquisto eventualmente pervenute. (massima ufficiale)
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