Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32124 - pubb. 26/10/2024

Poteri del giudice a fronte della eccezione di compensazione

Cassazione civile, sez. II, 05 Settembre 2024, n. 23924. Pres. Falaschi. Est. Pirari.


Compensazione dei crediti - Presupposti - Liquidità, certezza e esigibilità - Compensazione legale e giudiziale - Effetti - Differenze



L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. (massima ufficiale)




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