Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31889 - pubb. 17/09/2024

La norma sul cram down ha natura eccezionale e non si applica all’aggio di riscossione

Cassazione civile, sez. I, 12 Settembre 2024, n. 24527. Pres. Ferro. Est. Abete.


Concordato preventivo – Cram down fiscale e previdenziale – Norma di natura eccezionale – Applicazione all’aggio di riscossione – Esclusione



La previsione dell’ultima parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. ha sicuramente natura di norma eccezionale, nella misura in cui consente al tribunale, ai fini dell’omologazione del concordato preventivo, di surrogarsi all’Amministrazione finanziaria ovvero agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione – “determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177” - alla proposta concordataria.


In quanto norma eccezionale, essa, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non si applica “oltre i casi e i tempi in essa considerati” ovvero al di là dello spettro delle ragioni di credito propriamente di spettanza dell’Amministrazione finanziaria ovvero degli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.


[La Corte ha dunque ritenuto che il credito concernente gli oneri di riscossione, ossia il credito all’ “aggio”, dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione non sia qualificabile come credito dell’Amministrazione finanziaria.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato





Testo Integrale