Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31888 - pubb. 17/09/2024

Concordato preventivo: è perentorio il termine di venti giorni successivi alla adunanza per esprimere il voto

Cassazione civile, sez. I, 12 Settembre 2024, n. 24527. Pres. Ferro. Est. Abete.


Concordato preventivo – Voto dei creditori – Nei venti giorni successivi alla adunanza – Natura del termine



È perentorio il termine di venti giorni - di cui all’art. 178, 4° co., l.fall. – entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto, possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori (cfr. Cass. 3.2.2014, n. 2326, ove in motivazione…: “nello schema delineato dalla L.Fall., artt. 178 e 179 nella precedente formulazione (rimasto peraltro integro, per la parte di interesse, all’esito delle intervenute modifiche), infatti, è previsto che (…). Dalla previsione dell’obbligo per il giudice delegato di attivare il tribunale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla mancata approvazione del concordato, ove non verificatasi entro il termine di venti giorni stabilito, discende dunque che il detto termine è da considerare perentorio (…)”. Cfr. altresì Cass. 8.3.1969, n. 749). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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