Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31875 - pubb. 13/09/2024
Responsabilità del preponente per fatto del preposto e nesso di occasionalità
Cassazione civile, sez. III, 30 Luglio 2024, n. 21385. Pres. Travaglino. Est. Valle.
Responsabilità del preponente per fatto del preposto - Nesso di occasionalità necessaria - Condotte del preposto dirette a perseguire finalità esclusivamente personali - Rilevanza - Fattispecie
Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. (Nella specie, sul rilievo che il preposto aveva agito per fini esclusivamente personali e voluttuari, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la corresponsabilità ex art. 2049 c.c. di una fondazione in concorso con un componente del suo consiglio di amministrazione, il quale aveva cagionato ingenti perdite patrimoniali alla fondazione stessa convincendola a spostare tutti i propri titoli alla filiale dell'istituto di credito dove lavorava la moglie del preposto, che provvedeva sistematicamente a distrarre i fondi ivi pervenuti per uso personale). (massima ufficiale)
Testo Integrale