Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31853 - pubb. 11/09/2024
Contestabilità in un giudizio a cognizione piena del provvedimento reso dal giudice delegato ex art. 169-bis l. fall.
Cassazione civile, sez. I, 01 Luglio 2024, n. 18019. Pres. Cristiano. Est. Amatore.
CONCORDATO PREVENTIVO - Provvedimento reso dal giudice delegato ex art. 169bis l. fall. - Contestabilità in un giudizio a cognizione piena - Sussistenza - Omologazione del concordato preventivo - Preclusione - Esclusione - Ragioni
In tema di concordato preventivo, la parte rimasta insoddisfatta dal provvedimento reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., anche in sede di reclamo, avente a oggetto la sorte dei contratti pendenti stipulati dall'imprenditore ammesso alla procedura, può far valere l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o sospensione, come pure le questioni relative ai crediti che ne derivano, mediante una domanda giudiziale in sede ordinaria, atteso il carattere amministrativo e non giurisdizionale dell'oggetto del predetto provvedimento, che resta tale anche nell'ipotesi in cui il concordato sia stato omologato, non sussistendo in tale ipotesi alcuna preclusione da giudicato impeditiva della proponibilità dell'azione. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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