Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31810 - pubb. 04/09/2024

Addebito dal consumatore di energia elettrica dell’addizionale provinciale e legittimazione straordinaria nei confronti dell’Erario a esperire l’azione di indebito oggettivo

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 29 Luglio 2024, n. 21154. Pres. Bruschetta. Est. D'Aquino.


Energia - Addebito al consumatore dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l’art. 48 Dir. 2008/118/CE - Azione di indebito oggettivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Legittimazione straordinaria



Il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell’Unione e ove risulti che l’azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei confronti dell’Erario a esperire l’azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995.


In caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell’addizionale provinciale di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l’art. 48 Dir. 2008/118/CE, l’impossibilità per il consumatore finale di far valere l’azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l’azione di indebito oggettivo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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