Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31600 - pubb. 04/07/2024

Liquidazione del compenso spettante a più curatori succedutisi nell’incarico e computo della liquidità rinvenuta nel patrimonio del fallito

Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2023, n. 27443. Pres. Cristiano. Est. Terrusi.


Fallimento – Liquidazione del compenso spettante a più curatori succedutisi nell’incarico – Computo della liquidità rinvenuta nel patrimonio del fallito



In tema di liquidazione del compenso spettante a più curatori succedutisi nell’incarico, se è vero che le percentuali previste con riguardo all'entità dell'attivo vanno applicate sull'attivo realizzato inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita dei beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie, l’applicazione di questo principio non può certamente legittimare la tesi secondo la quale, nei fatti, l’ammontare della liquidità rinvenuta all’atto del fallimento sul conto corrente della fallita, stante la successione dei due curatori, andrebbe computata due volte, per acquisizione, nell’attivo realizzato sia dall’uno che dall’altro.


La disponibilità liquida esistente in cassa è acquisita al fallimento dal solo curatore inizialmente nominato, per l’ovvia ragione che egli ha l’onere di attivarsi allo scopo di evitare possibili attività distrattive, mentre il secondo curatore trova già la corrispondente somma nell’attivo fallimentare senza dover svolgere alcuna attività.


Ne deriva che il compenso da attribuire ad ognuno dei curatori va determinato in relazione a quanto dell’attivo sia a ciascuno effettivamente ascrivibile, posto che il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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