Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31574 - pubb. 18/06/2021
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Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 1968, n. 74. Pres. Scarpello. Est. Milano.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - RAVVISABILITÀ NELL'APERTURA DI CREDITO, AI FINI DELLA LEGGE DI REGISTRO, DI UN MUTUO E DI UN DEPOSITO IRREGOLARE - ESCLUSIONE
Nell'apertura di credito bancario l'istituto bancario continua a conservare la proprietà della somma messa a disposizione dell'altra parte (accreditato., fino a quando questa, dando vita alla fase esecutiva del contratto, non faccia uso del concessole diritto di disporre del credito. La Mancanza di traditio della somma messa a disposizione al momento della stipulazione del contratto e la circostanza che sino all'effettivo utilizzo della somma accreditata non decorrono interessi esclude che in detto contratto possano ravvisarsi, ai fini della legge di registro, un mutuo ed un deposito irregolare. (massima ufficiale)