Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31504 - pubb. 24/10/2020
Illegittimità del recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso
Cassazione civile, sez. I, 24 Agosto 2016, n. 17291. Pres. Giancola. Est. Genovese.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - Previsione del recesso anche in assenza di giusta causa - Incensurabilità - Esclusione - Limite della buona fede - Onere della prova del debitore che agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso
Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti. (massima ufficiale)
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