Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31403 - pubb. 14/06/2024

Sul valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di 'industrial design'

Cassazione civile, sez. I, 29 Aprile 2024, n. 11413. Pres. Scotti. Est. Caiazzo.


Opere di "industrial design" - Protezione ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 10, della l. n. 633 del 1941, come modificato dal d.lgs. n. 95 del 2001 - Condizioni - Fattispecie



Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di "industrial design" non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che una lampada denominata "1954" costituisse plagio dell'opera di design industriale, nata dall'idea degli architetti Achille e Pier Giacomo Castiglioni, sul rilievo che l'ideazione artistica e la relativa tutela non riguardavano il corpo illuminante in sé e per sé, bensì il suo utilizzo quale strumento di costruzione dell'allestimento, complessivo e prevalentemente scenografico, presentato nel corso della X Triennale di Milano del 1954). (massima ufficiale)




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