Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31228 - pubb. 17/05/2024
Recupero di spese di giustizia penali e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 15 Novembre 2023, n. 31774. Pres. De Stefano. Est. Rossi.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fondamento
In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale – il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti (inclusa la riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), perché tali determinazioni non trovano direttamente titolo nella sentenza penale trattandosi, invece, di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via amministrativa. (massima ufficiale)
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