Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31141 - pubb. 02/05/2024

Vendita di beni e azione revocatoria: eventus damni e onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2024, n. 10433. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Azione revocatoria fallimentare - Eventus damni - In re ipsa - Lesione della par condicio creditorum



Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore poi fallito, l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum" ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.


Ma il principio ora ricordato, in tema di vendita, è stato riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità anche nell’ipotesi di revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall.,, nella quale parimenti l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria (così, di nuovo espressamente: Sez. 1, Sentenza n. 25571 del 17/12/2010; principio già affermato, in tema di revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, anche da Cass. S.U. n. 7028/2006). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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