Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31044 - pubb. 13/04/2024
La Cassazione ribadisce che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2024, n. 8383. Pres. De Chiara. Est. Valentino.
Usura - Conto corrente bancario - Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia"
Con questa decisione, la Corte di cassazione ha ribadito che, in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedano affatto – contrariamente a quanto qui sostenuto dalla ricorrente – l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati). A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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