Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30900 - pubb. 23/01/2019

Domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile e prededucibilità del credito per prestazioni professionali

Cassazione civile, sez. VI, 18 Dicembre 2015, n. 25589. Pres. Ragonesi. Est. Mercolino.


Credito per prestazioni professionali - Domanda di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento



Il credito relativo al compenso per prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e riguardanti l'attività difensiva inerente ad una domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall. dichiarata inammissibile per mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione non è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., sia perché, non arrecando alla procedura concorsuale alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo o salvaguardia della sua integrità, non può dirsi collegato occasionalmente o funzionalmente con la stessa, sia perché la prededucibilità è espressamente esclusa dall'art. 11, comma 3-quater, del d.l. n. 145 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 9 del 2014, di natura interpretativa, per il quale i crediti relativi alle procedure di concordato sono prededucibili nel successivo fallimento alla duplice condizione che il deposito della proposta, del piano e della documentazione sia avvenuto nel termine fissato dal tribunale e che sia stato pronunciato senza soluzione di continuità il decreto di apertura di cui all'art. 163 l.fall. (massima ufficiale)




Testo Integrale