Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30678 - pubb. 21/02/2024

Rinnovazione della notificazione non andata a buon fine rispetto al termine per impugnare

Cassazione civile, sez. III, 07 Dicembre 2023, n. 34272. Pres. Scrima. Est. Condello.


IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE - Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni



Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare. (massima ufficiale)




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