Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30643 - pubb. 15/02/2024

Nullità del motivo di impugnazione per inidoneità al raggiungimento dello scopo

Cassazione civile, sez. III, 12 Gennaio 2024, n. 1341. Pres. Frasca. Est. Iannello.


Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze



Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (massima ufficiale)




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