Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30641 - pubb. 15/02/2024

Fallimento, interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione nei confronti di tutte le parti, compreso il curatore

Cassazione civile, sez. III, 05 Gennaio 2024, n. 322. Pres. Rossetti. Est. Spaziani.


Fallimento – Interruzione del processo – Termine per la riassunzione – Decorrenza – Parti processuali non colpite dall’evento – Applicabilità al curatore



In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 legge fall. per le domande di credito (nella specie, come detto, non integrantisi), decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art.176, comma 2, cod. proc. civ., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario.


Questo principio assume portata generale e trova operatività sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall’evento interruttivo, le quali hanno la necessità di prendere conoscenza dell’evento medesimo, altrimenti legittimamente loro ignoto, sia nei confronti della parte fallita e dello stesso curatore del fallimento, il quale ha la diversa esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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