Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30531 - pubb. 31/01/2024
Opponibilità all'assuntore del concordato fallimentare delle scritture formate dal fallito
Cassazione civile, sez. II, 05 Dicembre 2023, n. 33908. Pres. Bertuzzi. Est. Picaro.
Chiusura del fallimento per concordato fallimentare - Assuntore del concordato fallimentare - Esercizio di azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosecuzione di giudizi finalizzati all’acquisizione di poste attive - Scritture formate dal fallito - Opponibilità - Applicabilità degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c. - Fondamento
In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c.. (massima ufficiale)
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