Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30411 - pubb. 12/01/2024
Applicabilità nel caso di rinuncia al gravame del raddoppio del contributo unificato
Cassazione civile, sez. III, 05 Dicembre 2023, n. 34025. Pres. Frasca. Est. Iannello.
CASSAZIONE - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità nel caso di rinuncia al gravame - Esclusione - Fondamento
In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (massima ufficiale)
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