Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30402 - pubb. 11/01/2024
Il provvedimento conclusivo della esecuzione forzata che non sia stato opposto è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 20 Novembre 2023, n. 32143. Pres. De Stefano. Est. Saija.
ESECUZIONE IMMOBILIARE - Provvedimento conclusivo del processo esecutivo - Individuazione - Mancata opposizione ex art. 617 c.p.c. - Revocabilità ex art. 487 c.p.c. - Limiti - Fondamento
L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa. (massima ufficiale)
Testo Integrale