Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30328 - pubb. 16/12/2023

Liquidazione coatta amministrativa: contestazione del rendiconto e del compenso liquidato al C.L. e nomina del curatore speciale

Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2023, n. 29987. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.


Liquidazione coatta amministrativa – Creditore che intenda proporre contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidato in suo favore – Procedimento – Nomina di curatore speciale



Nella liquidazione coatta amministrativa, il creditore che intenda proporre contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidato in suo favore dall’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione coatta, a norma dell’art. 213, comma 2°, l.fall., non può procedere alla notifica del ricorso introduttivo del relativo giudizio al commissario liquidatore in proprio, da un lato, ed alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in persona dello stesso commissario liquidatore, dall’altro.


Infatti, nel giudizio di rendiconto presentato dal commissario liquidatore ed in quello di determinazione del compenso da lui maturato, esiste tra il commissario liquidatore e la procedura che lo stesso rappresenta un potenziale conflitto d’interessi, a fronte, evidentemente, della possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l’interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d’interesse personale ad un esito della lite (e cioè l’approvazione del rendiconto della sua gestione e del compenso già liquidato dall’autorità ammnistrativa) diverso da quello (volto invece alla mancata approvazione di un rendiconto di una gestione asseritamente negligente e alla determinazione di un compenso in misura quindi eccessiva rispetto a quella corretta) vantaggioso per il secondo.


In tale situazione, è, pertanto, necessario che il creditore chieda la nomina di un curatore speciale a norma degli artt. 78, comma 2°, 79, comma 2°, e 80 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto, poiché gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 8803 del 2003), la causa dev’essere rimessa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1°, e 383, comma 3°, c.p.c., con la procedura di liquidazione in persona di un curatore speciale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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