Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30137 - pubb. 21/11/2023

Misure di prevenzione reale: in sede di accertamento dei crediti non vi è la possibilità di deferire il giuramento decisorio

Cassazione penale, 13 Settembre 2023, n. 46099. Pres. Petruzzellis. Est. Di Paola.


Misure di prevenzione reale - Verifica dei crediti - Prescrizione presuntiva - Giuramento decisorio



Nel caso specifico, è stata rigettata la possibilità di deferire il giuramento decisorio ai creditori nella procedura di accertamento dei crediti in sede di confisca di prevenzione.


La decisione si basa su alcuni punti di rilievo:


Natura del Giudizio di Verifica dei Crediti: Il giudizio di verifica dei crediti in sede di procedimento di prevenzione è peculiare. Si tratta di un processo che mira a tutelare l'effettività della misura di prevenzione, ossia la confisca di beni illecitamente acquisiti, assicurando la protezione dei terzi che vantano crediti legittimi. In tale contesto, il giudice delle misure di prevenzione detiene poteri officiosi notevoli, compreso il potere di rilevare d'ufficio la prescrizione dei crediti.


Prescrizione Presuntiva: Il giudice ha rilevato la prescrizione presuntiva dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., e ha stabilito che tale prescrizione può essere rilevata d'ufficio nel giudizio di accertamento dei crediti in sede di prevenzione.


Impossibilità di Deferire il Giuramento Decisorio: nel procedimento specifico di verifica dei crediti, il debitore originario o il proposto non partecipa come parte necessaria, pertanto non è possibile deferire loro il giuramento decisorio. Inoltre, l'amministratore giudiziario non assume la rappresentanza processuale del proposto e quindi non può essere destinatario del giuramento decisorio.


Effetti Limitati dell'Accertamento dei Crediti: la decisione di ammettere o meno i crediti ha effetti limitati all'interno del procedimento di confisca di prevenzione e non è opponibile al debitore in eventuali diversi giudizi. Pertanto, i creditori non ammessi conservano il diritto di azione nei confronti del debitore per i beni non sottoposti a sequestro o confisca.


In sintesi, il principio di diritto stabilito dalla sentenza è che nel contesto del procedimento di prevenzione, il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la prescrizione presuntiva dei crediti, e non è ammissibile il deferimento del giuramento decisorio, poiché i soggetti coinvolti non rivestono il ruolo di parti necessarie nel procedimento incidentale di verifica dei crediti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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