Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30114 - pubb. 16/11/2023

L'adozione di Misura di Prevenzione non esonera l'Amministratore giudiziario dall'impugnazione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 25 Settembre 2023, n. 27215. Pres. De Masi. Est. Billi.


TRIBUTI - Adozione di misura di prevenzione - Inibizione del potere impositivo - Pretesa fiscale antecedente alla misura di prevenzione - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione dell'atto impositivo - Legittimazione dell'amministratore giudiziario - Cognizione del giudice della prevenzione - Limiti



La Corte stabilisce che il sequestro degli immobili, con l'apertura del procedimento di prevenzione e la conseguente applicazione del procedimento concorsuale di cui agli artt. 57 ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, non è incompatibile con l'emissione di accertamenti tributari per crediti maturati prima dell'adozione della misura di prevenzione. La cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo non viene esclusa dall'apertura del procedimento di prevenzione. Ciò è in linea con la distinzione tra l'ambito di azione del giudice tributario, che valuta la legittimità dell'atto impositivo, e quello del giudice ordinario, che nel procedimento di prevenzione si limita all'accertamento dell'idoneità del titolo e alla collocazione del credito nell'ambito del passivo concorsuale. (Redazione IL CASO.it) (Riproduzione riservata)


Questa la massima ufficiale:
"L'adozione di una misura di prevenzione non inibisce l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, conseguentemente, non esonera l'amministratore giudiziario della società prevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice tributario, al fine di contestare l'an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione; infatti, la cognizione in materia del giudice della prevenzione è pur sempre limitata - come per il giudice del fallimento - all'accertamento dell'idoneità del titolo e della collocazione del credito tributario nell'ambito del passivo concorsuale."




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