Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30104 - pubb. 15/11/2023

Sulla liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale

Cassazione civile, sez. III, 11 Ottobre 2023, n. 28429. Pres. De Stefano. Est. Dell'Utri.


Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criteri - Parametro di natura quantitativa collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso - Successivo adeguamento con riferimento a fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - Necessità



Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale (nella specie, di un danno non patrimoniale subito da un ente territoriale a causa dell'infedele esercizio delle funzioni di un proprio organo), è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato. (massima ufficiale)




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