Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29886 - pubb. 11/10/2023

Non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 22 Settembre 2023, n. 27181. Pres. Scarano. Est. Pellecchia.


Interpretazione della domanda - Spettanza al giudice di merito - Vizio di ultrapetizione - “Error in procedendo” - Configurabilità - Esclusione - Fondamento



La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte. (massima ufficiale)




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