Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29693 - pubb. 12/09/2023

Appalto e responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Luglio 2023, n. 19514. Pres. Esposito. Est. Calafiore.


Appalto - Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile) - Presupposti - Datore di lavoro - Nozione - Fattispecie



Presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale - prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio -, restando escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del comma 3-ter del citato art. 29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità solidale di un condominio in relazione alle omissioni contributive afferenti ad alcune lavoratrici che vi avevano prestato attività di pulizia - per il periodo dal luglio 2012 al gennaio 2016 - per conto di un appaltatore, sul presupposto, da un lato, che il condominio, quale ente di gestione dei beni comuni, non assume, soprattutto ai fini lavoristici, rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini, e, dall'altro, che non svolge attività d'impresa e non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo). (massima ufficiale)




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