Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29257 - pubb. 02/06/2023
Esecuzione di obblighi di fare o non fare, opposizione al decreto ingiuntivo e ‘quomodo’ dell'esecuzione
Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2023, n. 12466. Pres. De Stefano. Est. Saija.
Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Debenza delle somme - "Quomodo" dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (massima ufficiale)
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