Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29165 - pubb. 17/05/2023

Avvocato: liquidazione di onorari in misura superiore

Cassazione civile, sez. II, 27 Marzo 2023, n. 8571. Pres. Manna. Est. Scarpa.


Maggiorazione del compenso di avvocato prevista dalla tariffa di cui al d.m. n. 127 del 2004 - Necessaria produzione del parere del consiglio dell’ordine - Rimborso delle spese per la relativa richiesta a carico della parte soccombente - Necessità



In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, e la spesa inerente alla richiesta del parere in questione deve essere rimborsata dal cliente a titolo di danno emergente, essendo risultato l'esborso utile in relazione all'esito del giudizio. (massima ufficiale)




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