Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28760 - pubb. 24/02/2023

Qualità di titolo esecutivo dell'assegno bancario postdatato

Cassazione civile, sez. III, 30 Novembre 2022, n. 35192. Pres. Cirillo. Est. Rossetti.


Assegno bancario postdatato - Qualità di titolo esecutivo - Condizioni - Assoggettamento ad imposta di bollo sin dall'origine - Equiparazione al pagherò cambiario ai fini dell'imposta - Ragioni



L'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall'origine con l'imposta di bollo; a tal fine, avendo l'assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972. (massima ufficiale)




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