Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28673 - pubb. 09/02/2023
Effetti del fallimento del cliente sulla facoltà del difensore di chiedere la distrazione delle spese di lite
Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2022, n. 37719. Pres. Scaldaferri. Est. Zuliani.
Processo civile – Fallimento del cliente – Distrazione delle spese
Quantunque la perdita della capacità di stare in giudizio sopravvenuta in sede di legittimità non determini l’interruzione del processo e permanga, pertanto, il potere di rappresentanza processuale del difensore, tuttavia lo speciale potere di quest’ultimo di chiedere la distrazione delle spese in proprio favore (art. 93 c.p.c.), in quanto incide direttamente sul rapporto interno tra lui e il suo cliente, presuppone che tale rapporto perduri anche sul piano sostanziale e non sia venuto meno per effetto dell’incapacità sopravvenuta del mandante (art. 1728 c.c.).
Siffatta interpretazione restrittiva dell’effetto legale della procura alle liti previsto nell’art. 93 c.p.c. (ovverosia del peculiare potere conferito al difensore di formulare una richiesta nel proprio personale interesse, potenzialmente in conflitto con l’interesse del rappresentato) si impone a maggior ragione nel caso dell’intervenuto fallimento, allorché, in seguito alla perdita della capacità di stare in giudizio del cliente, non subentra un successore che assume la medesima posizione soggettiva del fallito, bensì il curatore fallimentare, soggetto terzo incaricato dell’apprensione di tutto l’attivo, della sua liquidazione e della ripartizione del ricavato tra i creditori, nel rispetto delle norme di legge che regolano l’ordine della distribuzione.
Se è palese che il cliente, una volta fallito, non potrebbe disporre del diritto alla rifusione delle spese di lite a lui spettante in caso di successo nella causa, se ne deve inferire che nemmeno può sopravvivere a tale evento il potere di disposizione di quel diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al difensore in forza della procura precedentemente conferita e non ancora esercitato prima del fallimento del cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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