Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28540 - pubb. 14/01/2023

La nullità della clausola con cui si realizzi un abuso di dipendenza economica è rilevabile d'ufficio

Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2022, n. 30885. Pres. Genovese. Est. Falabella.


Abuso di dipendenza economica - Nullità del relativo patto - Art. 9 l. n. 192 del 1998 - Rilievo d'ufficio - Deduzione nella comparsa conclusionale - Emergenza di tale nullità dagli elementi acquisiti al processo - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità



La nullità della clausola con cui si realizzi un abuso di dipendenza economica, sancita dall'art. 9 l. n. 192 del 1998, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che, in sede di legittimità, lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità. (massima ufficiale)




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