Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28472 - pubb. 27/12/2022

La Cassazione dichiara infondata l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 45 l.f. e 647 c.p.c. nella parte in cui portano ad escludere l’opponibilità al fallimento del decreto non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 23 Novembre 2022, n. 34474. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Fallimento – Verifica del passivo – Decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutività – Opponibilità al fallimento – Esclusione



Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiara, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c..  


E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 45 l.f. e 647 c.p.c. nella parte in cui, in base al principio sopra enunciato rendono non opponibile al fallimento il decreto monitorio che non sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.  


Una diversa interpretazione porterebbe, infatti, a superare il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data dichiarativa dello stesso, con conseguenze facilmente intuibili quanto alla certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e perché comunque il procedimento di verificazione del passivo, nelle sue varie articolazione previste dalla legge fallimentare costituisce strumento processuale idoneo alla tutela del diritto di credito sotteso all’istanza di insinuazione al passivo; ne consegue che, pur rendendosi non opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutorietà ex art.647 cod. proc. civ. intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, il relativo diritto di credito, già portato nel provvedimento monitorio, potrà essere tutelato ed esercitato dal creditore istante nella sede della verifica del passivo tramite l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi dello stesso attraverso i consueti mezzi di dimostrazione del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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