Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28397 - pubb. 17/12/2022
Omessa pronuncia su una domanda e alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio
Cassazione civile, sez. VI, 01 Dicembre 2022, n. 35382. Pres. Ferro. Est. Vella.
Processo civile - Omessa pronuncia su una domanda - Alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio
In caso di omessa pronuncia su una domanda (nel caso di specie quella di rimborso delle spese, distinta e autonoma rispetto a quella di liquidazione del compenso spettante all’avvocato: cfr. Cass. 17212/2015, 4748/2014, 24081/2010), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito (non prospettato né nel provvedimento impugnato né nell’originario decreto del giudice delegato, il quale prende anzi in esame esclusivamente l’istanza «di liquidazione dei compensi professionali») la parte ha la facoltà alternativa di far valere l’omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 20879/2019), sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. 10406/2018, 6529/2017, 4388/2016, 15461/2008, 14755/2006, 11356/2006, 9388/2006, 1760/2006, 7917/2002, 8655/2000). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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