Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28084 - pubb. 26/10/2022

La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo

Cassazione civile, sez. II, 22 Agosto 2022, n. 25094. Pres. Lombardo. Est. Caponi.


Azione di danno temuto - Danno già verificatosi - Esperibilità dell'azione - Condizioni



La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso. (massima ufficiale)




Testo Integrale