Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27724 - pubb. 20/07/2022
Dichiarazione d'intenti ideologicamente falsa e limite di esecutività correlato alla qualità di esportatore abituale
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 12 Luglio 2022, n. 22003. Pres. Bruschetta. Est. D'Aquino.
Cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta - Dichiarazione d'intenti ideologicamente falsa - Limite di esecutività correlato alla qualità di esportatore abituale
Nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, questi disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere (Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14979; Cass., Sez.V, 5 aprile 2019, n. 9586; Cass., Sez. V, Sez. 5, 5 ottobre 2016, n.19896). Principio, questo, conforme alla richiamata giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE, Cartrans Spedition, C-495/17, punto 41, cit.), non diversamente dallo standard di diligenza richiesto comunque al contribuente al fine di non essere coinvolto in una frode IVA. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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