Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27612 - pubb. 11/03/2015

Mancata chiusura del fallimento revocato

Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2015, n. 2673. Pres. Ceccherini. Est. Di Virgilio.


Fallimento - Procedimento - Soggetto già fallito - Fallimento revocato - Mancata chiusura del fallimento - Nuova istanza di fallimento - Ammissibilità - Fondamento - Limiti



Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento, non sia stato emesso il decreto di chiusura ex art. 119 legge fall., la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, in difetto di una norma che lo impedisca, spettando al Tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato "medio tempore" emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di poter esaminare nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento, che, infatti, devono sussistere al momento della sentenza quali condizioni dell'azione e non del procedimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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