Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27537 - pubb. 24/06/2022
Irragionevole durata del processo ed esclusione dal computo del periodo di sospensione di un giudizio penale nel quale i ricorrenti erano imputati
Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2022, n. 12001. Pres. Orilia. Est. Abete.
Ragionevole durata del processo - Computo della durata del giudizio penale presupposto - Esclusione del periodo di sospensione disposta in attesa della definizione di un giudizio civile pregiudiziale tra diverse parti - Dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento
In tema di equa riparazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude dal computo relativo alla irragionevole durata del processo il periodo di sospensione di un giudizio penale, nel quale i ricorrenti erano imputati, disposto per la pregiudizialità di un giudizio civile nel quale gli stessi non erano parti, in considerazione dell'ampia portata della dizione della norma, e tenuto conto del fatto che i ricorrenti ben avrebbero potuto valutare se spiegare o meno intervento nel giudizio civile pregiudiziale e domandare, se del caso, in dipendenza dello spiegato intervento, l'equa riparazione in rapporto all'eventuale irragionevole durata di quel giudizio. (massima ufficiale)
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