Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27466 - pubb. 11/06/2022

Il termine per la proposizione del reclamo incidentale ex art. 26 l.f.

Cassazione civile, sez. VI, 14 Gennaio 2022, n. 1135. Pres. Scotti. Est. Pazzi.


Fallimento – Reclamo ex art. 26 l.f. – Reclamo incidentale – Termine



Nel procedimento per reclamo ex art. 26 l.f., retto dal rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., l'impugnazione incidentale non è soggetta al termine perentorio di cui all'art. 343 c.p.c., dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l’organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia nel corso del procedimento; ne discende che, qualora il primo provvedimento venga tempestivamente investito di reclamo ad opera di una delle parti, la controparte è abilitata ad introdurre specifiche istanze di riesame e di riforma del provvedimento stesso per ragioni diverse e contrapposte, senza essere tenuta a rispettare uno specifico termine e con atto scritto formale da depositare, al più tardi, alla prima udienza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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