Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27453 - pubb. 09/06/2022

Prova nuova indispensabile ed appello

Cassazione civile, sez. II, 26 Maggio 2022, n. 17028. Pres. Di Virgilio. Est. Varrone.


Appello civile - Prove nuove - Art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Potere del giudice di ammettere prove nuove indispensabili - Prova nuova indispensabile - Valutazione da parte della corte di cassazione - Necessità - Ragioni - Apprezzamento in astratto - Finalità



Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado.

Quando venga dedotta, in sede di legittimità – in relazione al giudizio regolato dall’art. 345, comma 3, c.p.c., nel teso vigente anteriormente alla modifica recata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 – l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, in ragione della sua indispensabilità, la Cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice anche del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile; tale apprezzamento deve essere svolto dalla Corte di cassazione in astratto, ossia al fine di stabilire l’idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di eventuale rinvio, l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova ai fini della ricostruzione dei fatti di causa. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)


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