La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27431 - pubb. 04/06/2022

Rinuncia del medico al gravame e inefficacia dell'impugnazione incidentale della struttura

Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022, n. 8116. Pres. Travaglino. Est. Porreca.


Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica



In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, la rinuncia all'impugnazione principale da parte del medico non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto, da un lato, che alla fattispecie non è applicabile l'art. 334, comma 2, c.p.c. (che si riferisce alla sola declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale), e dall'altro che la responsabilità della struttura è autonoma da quella del medico del quale la stessa si sia avvalsa, configurandosi come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui. (massima ufficiale)


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