Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27330 - pubb. 20/05/2022
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza
Cassazione civile, sez. VI, 23 Marzo 2022, n. 9441. Pres. Amendola. Est. Rossetti.
Domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti dell'altro - Modalità di proposizione - Istanza di differimento dell’udienza ex art. 269 c.p.c. - Necessità - Esclusione
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (massima ufficiale)
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