Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27227 - pubb. 04/05/2022

La dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 14 Aprile 2022, n. 12329. Pres. Sorrentino. Est. Guida.


Capitali dati a mutuo - Interessi attivi - Onere della prova - Distribuzione - Presunzione del diritto agli interessi nella misura legale - Fondamento - Carattere normalmente oneroso del mutuo ex art. 1815 c.c. - Applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973



In tema d'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, sia per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall'art. 1815 c.c., sia in quanto l'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973 prevede che i capitali dati a mutuo, salvo prova contraria, producono interessi al tasso legale, se non convenuti o pattuiti in misura inferiore, norma che trova applicazione anche per le società commerciali in base al rinvio generale dell'art. 5 del d.P.R. n. 598 del 1973, con cui le presunzioni del suddetto art. 43 sono state estese ai contribuenti soggetti ad Irpeg. (massima ufficiale)


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