Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26956 - pubb. 11/01/2021

Applicabile la nuova legge sino a quando il piano di riparto non sia divenuto definitivo

Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 1974, n. 44. Pres. Icardi. Est. Sposato.


Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Progetto di ripartizione - Art 66 della legge n 153 del 1969 - Dichiarazione d'incostituzionalità – Effetti



A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153 (nella parte in cui la norma non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore della legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina da essa introdotta, siano stati anteposti ai loro nel grado del privilegio), mentre da un lato deve considerarsi sempre aperta la procedura di graduazione e quindi applicabile la nuova legge sino a quando il piano di riparto non sia divenuto definitivo, d'altro lato non ha luogo, con riguardo ai crediti favoriti dalla legge, la preclusione derivante dalla conclusione della fase di verificazione del passivo, e pertanto detti crediti, già ammessi, possono essere contestati nella loro esistenza, entità e natura, nonchè nelle loro cause di prelazione, da parte degli altri creditori che vi abbiano interesse. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato