Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26716 - pubb. 01/03/2022
Accertamento dei redditi e interposizione: la prova può individuarsi anche nella gestione uti dominus dell’impresa
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 Febbraio 2022, n. 5276. Pres. Cirillo. Est. D'Aquino.
Accertamento dei redditi – Interposizione fittizia e interposizione reale – Prova – Presunzioni – Gestione uti dominus dell’impresa – Prova contraria – Onere – Holder occulto
In tema di accertamento dei redditi, la norma di cui all'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione uti dominus dell’impresa, che coinvolga anche le risorse finanziarie del soggetto interposto, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell’assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto». La sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto. (Principio di diritto enunciato dalla decisione)
L’interponente non deve costituire un mero gestore dell’ente collettivo - la cui qualifica rileverebbe ai fini reddituali solo in caso di società di persone interposte, ovvero, in caso di socio, quale maggior reddito da partecipazione e solo ai fini IRPEF - dovendo accertarsi che lo stesso disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus, con conseguenza che, in relazione all’interponente, si configura una fattispecie simile a quella della holding unipersonale, ossia di chi eserciti professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società.
[Nel caso di specie, il giudice di merito ha dato atto di un quadro indiziario che si incentra sull’assunzione di poteri decisionali, commerciali, bancari, da parte di un contribuente che non risultava ricoprire cariche nelle società per le quali assumeva un ruolo decisionale tale da consentirgli di ingerirsi nella gestione di società cooperative e, soprattutto, fruire delle relative risorse finanziarie; da tale fatto noto, l’Ufficio ha tratto la presunzione del possesso da parte del contribuente dei redditi di impresa delle cooperative medesime come soggetti interposti, quale inferenza logica, secondo canoni di probabilità, del fatto che il contribuente si fosse ingerito uti dominus nella gestione delle società contribuenti, esautorando gli amministratori di diritto e utilizzando, di conseguenza, le risorse delle stesse società contribuenti, potendo liberamente utilizzarne i conti correnti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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