Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26646 - pubb. 17/02/2022
La destinazione al Fondo Unico Giustizia delle somme depositate in favore dei creditori irreperibili non vìola alcuna disposizione costituzionale né si pone in contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU
Cassazione civile, sez. VI, 22 Novembre 2021, n. 36050. Pres., est. Ferro.
Fallimento - Somme depositate in favore dei creditori irreperibili e non reclamate - Destinazione al Fondo Unico Giustizia - Diritto del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare su dette somme - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU e con la Costituzione - Esclusione - Fondamento
In ambito fallimentare, la disciplina in base alla quale le somme rivenienti dalla liquidazione dell'attivo ed assegnate, in sede di riparto, ai creditori irreperibili, sono versate, se da questi non reclamate, al Fondo Unico Giustizia, non vìola alcuna disposizione costituzionale né si pone in contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto tali somme, dopo l'assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto né dei creditori rimasti insoddisfatti né, a maggior ragione, del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare. (massima ufficiale)
Testo Integrale