Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26281 - pubb. 11/12/2021

La riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa

Cassazione civile, sez. VI, 16 Novembre 2021, n. 34574. Pres. Orilia. Est. Dongiacomo.


Ipoteca - Cancellazione dell'iscrizione - Disposta con sentenza



In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale (al pari, evidentemente, dell'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in forza del quale è stata iscritta) non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente. (massima ufficiale)


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