Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26060 - pubb. 20/10/2021

Il fallito può impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo?

Cassazione civile, sez. VI, 29 Settembre 2021, n. 26392. Pres. Bisogni. Est. Vella.


Fallimento – Autonoma capacità processuale del fallito – Limiti – Provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo – Esclusione



Il fallito può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento di cui all'art. 43 L. Fall., comma 2, cioè per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o nei limiti dell'intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare in autonomia la sentenza diversamente dal curatore.

Inoltre, e soprattutto, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, trattandosi di provvedimenti con efficacia meramente endoconcorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatto

1. con sentenza del 03/07/2013, il Tribunale di Tivoli accolse la domanda tardiva ex art. 101 L. Fall. e ed ex art. 146 L. Fall. presentata il 27/11/2008 dal Fallimento (*) s.r.l. (dichiarato in data 14/07/2004), ammettendolo al passivo del Fallimento (*) s.n.c. di S. R. e Figli nonché dei soci X. e J. (dichiarato in data 03/05/2004) per la somma di Euro 586.222,45 in chirografo, a titolo di risarcimento dei danni cagionati ex artt. 2393 e 2394 c.c. da X. e J., quali amministratori della stessa (*) S.r.l. (già falliti in ripercussione quali soci illimitatamente responsabili della (*) s.n.c.), dopo aver respinto l'istanza di sospensione del giudizio, nel quale erano intervenuti i due falliti in proprio, in ragione della pendenza a loro carico del processo penale per bancarotta sugli stessi fatti (n. 4487/05 RGNR), presentata all'udienza del 07/06/2010 dal procuratore di X. - poi dichiarato contumace in quella sede per nullità della procura - e rigettato anche l'eccezione di compensazione con i crediti vantati dai due soci, in quanto non ammessi al passivo fallimentare con pronuncia definitiva;

1.1. la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal solo X., in quanto soggetto "privo di autonoma legittimazione ad agire" rispetto al Fallimento (*), per essere "la sua posizione assimilabile a quella di colui che svolga un intervento adesivo dipendente ex art. 43 L.F., comma 2, essendo privo di un autonomo potere di impugnazione, non esercitato dagli organi fallimentari" (Cass. 7448/2012);

1.2. avverso detta decisione X. e J. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento (*) ha resistito con controricorso;

1.3. in data 25/06/2020 J. ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato a X., chiedendo l'estinzione del giudizio nei propri confronti;

1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio; il ricorrente X. ha depositato memoria.

 

Motivi

2. va preliminarmente dato atto della estinzione del giudizio nei confronti dell'originario ricorrente J., con compensazione delle spese fra le parti, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., a fronte della rinuncia depositata ai sensi dell'art. 390 c.p.c.;

3. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 101 L. Fall., "per non avere la sentenza ravvisato una legittimazione residua del ricorrente in ordine all'impugnazione della dichiarazione tardiva di credito per fatti dai quali poteva dipendere un'imputazione di bancarotta" nonché dell'art. 116 c.p.c. unitamente al "difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)", in quanto la posizione di X. "andava qualificato come intervento litisconsortile (o adesivo autonomo) e non come intervento adesivo dipendente, avendo il fallito fatto valere un suo diritto autonomo e personale" per "tutelare le proprie personali ragioni tendenti a dimostrare l'inconsistenza dei fatti reato, indipendentemente dalla loro costruzione come comportamenti forieri di un diritto della curatela all'ammissione al passivo di un credito"; inoltre i giudici d'appello non avrebbero "rilevato l'evidente configurazione delle questioni trattate come inducenti il pericolo di un'imputazione di bancarotta";

3.1. il secondo mezzo denuncia invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 101L. Fall. e dell'art. 116 c.p.c., per avere "la sentenza di primo grado omesso del tutto di valutare la (insussistente) tempestività della domanda di dichiarazione tardiva dei crediti proposta dal Fallimento (*) s.r.l. in quanto formulata a circa 4 anni dal decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della detta società, che data al 2/12/2004".

4. l'infondatezza del primo motivo e l'inammissibilità del secondo integrano ragioni più "liquide" della decisione rispetto alle ragioni di inammissibilità fatte valere dal fallimento controricorrente, che, salva l'eccezione di giudicato a carico del rinunciante, presuppongono una più approfondita disamina degli atti delle pregresse fasi del giudizio (difetto di interesse di X.; preclusioni assertive e istruttorie in appello in relazione alla mancata impugnazione della sua declaratoria di contumacia in appello; giudicato sul rigetto dell'eccezione di compensazione);

5. va dunque rilevato, in primo luogo, che il fallito può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento di cui all'art. 43 L. Fall., comma 2, cioè per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico - ma nel caso in esame il giudizio penale era già pendente - o nei limiti dell'intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore (Cass. 7448/2012);

5.1. inoltre, e soprattutto, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo (Cass. 1197/2020, 7407/2013) trattandosi di provvedimenti con efficacia meramente endoconcorsuale;

6. l'inammissibilità del secondo mezzo risulta invece chiaramente dal fatto che esso censura la sentenza di primo grado e non già, come dovuto, quella impugnata in questa sede, la quale del resto non si è pronunciata sulla questione con esso sollevata, essendosi arrestata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello;

7. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio nei confronti di J., con compensazione delle spese del presente giudizio.

Rigetta il ricorso proposto da X. e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei fallimenti controricorrenti, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021.