Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26055 - pubb. 19/10/2021

Decreto ingiuntivo: è necessaria altresì la notifica della procura alle liti del difensore del creditore?

Cassazione civile, sez. III, 06 Ottobre 2021, n. 27154. Pres. Frasca. Est. Tatangelo.


Procedimento monitorio – Procura – Vizio – Effetti



Ai sensi dell’art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell’opposizione tempestiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale