Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25901 - pubb. 18/09/2021
Patrocinio a spese dello Stato e improcedibilità del ricorso per cassazione
Cassazione civile, sez. II, 30 Luglio 2021, n. 21905. Pres. Manna. Est. Picaroni.
Patrocinio a spese dello Stato - Mancato deposito del relativo provvedimento di ammissione - Improcedibilità del ricorso
La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, viepiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva. (massima ufficiale)
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